2018-01-03

Lavoratori su autocisterne


Si tratta di lavori in quota, svolti principalmente dai conducenti di autocisterne, con relativo rischio di caduta dall’alto e scivolamento. Tali operazioni sono svolte, prevalentemente, per eseguire le operazioni accessorie al carico e/o scarico dei prodotti contenuti nelle cisterne.
Si considerano lavori in quota tutte le attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile.
Tale tipologia di rischio è associata, spesso, solo al settore delle costruzioni. Per dissipare qualsiasi dubbio interviene l’articolo 105 del D.Lgs. 81/2008, che estende l’applicazione delle norme contenute nel Capo II del Titolo IV “ad ogni altra attività lavorativa”.
Non dimentichiamo, inoltre, che l’allegato XI del D.Lgs. 81/2008 definisce, quale lavoro comportante rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori, i lavori che espongono i lavoratori a rischi di caduta dall’alto da altezza superiori ai 2 metri.
Vi sono, infine, altri riferimenti di rilievo nel D.Lgs. 81/2008. Solo per citarne qualcuno: l’ALLEGATO VIII del D.Lgs. 81/2008 - INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE A PROTEZIONI PARTICOLARI, che definisce le “Cinture di sicurezza”, un provvedimento “generale” di protezione, per i lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta dall'alto o entro vani o che devono prestare la loro opera entro pozzi, cisterne e simili in condizioni di pericolo, devono essere provvisti di adatta cintura di sicurezza.

In letteratura esistono diverse linee guida che trattano il lavoro su autocisterne. Quella che, a mio parere, fornisce elementi di sicuro interesse è la LINEA GUIDA per il Carico, lo Scarico, il Trasporto e lo Stoccaggio di TDI e MDI sfuso in Condizioni di Sicurezza, redatto dal Gruppo di Lavoro “Logistics EHS” dell’ISOPA, terza revisione – marzo 2011.
Seppur il testo fa riferimento a prodotti specifici, penso che possa essere un utile riferimento.
Nella linea guida, al paragrafo 4.1.2.1, viene espresso il divieto a eseguire lavorazioni sulla cima dei mezzi di trasporto, se il personale non è stato adeguatamente formato e non siano disponibili ed utilizzate le relative protezioni. Vengono definiti, nello stesso paragrafo, anche i sistemi di protezione:
  1. Prevenzione dalle cadute: questa protezione è normalmente ottenuta collocando una piattaforma fissa dotata di parapetto sui quattro lati. Il corrimano pieghevole della cisterna di trasporto non è una protezione adeguata ed è considerato pericoloso.
  2. Sistemi di ritenuta dalle cadute: questa protezione è normalmente ottenuta tramite la limitazione dei movimenti. Il collegamento di una cintura di limitazione dei movimenti al corrimano pieghevole della cisterna di trasporto non è una protezione adeguata ed è considerato pericoloso.
  3. Sistemi di arresto della caduta: questa protezione è attuabile normalmente ottenuta collegando un’imbragatura con un cordino ad un punto fisso di ancoraggio o ad un sistema di linee-vita orizzontali oppure ad un ancoraggio mobile a cavo retrattile. Un’imbragatura collegata al corrimano pieghevole della cisterna di trasporto non è un sistema di arresto della caduta idoneo ed è considerato pericoloso.

Per chiudere, mi sembra interessante segnalare l’esistenza di una circolare del Ministero dei Trasporti, la Circolare n° 294 del 17/12/1993 - Oggetto: Protezioni antinfortunistiche delle cisterne. (Doc. 593A0294.900 di Origine Nazionale - emanato/a da: Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione). Tale circolare richiede, per l’approvazione e l’immatricolazione delle cisterne aventi dispositivi di manovra nella parte superiore, la rispondenza a precisi requisiti tecnici in materia antinfortunistica che sono: 
  • Scala di accesso;
  • Protezione del passaggio scala/passerella;
  • Passerella;
  • Corrimano;
  • Ancoraggio per “mezzi personali di sicurezza” non meglio specificati.
Risalta, e non poco, il “non meglio specificati” dei mezzi personale di sicurezza.

In conclusione, quindi, i lavori eseguiti su cisterna rappresentano un rischio significativo per gli operatori. I Datori di Lavoro sono destinatari di specifici obblighi: l’immancabile valutazione del rischio e la seguente definizione delle misure di prevenzione e protezione.
Le misure di prevenzione e protezione (art.111 – D.Lgs. 81/2008) possono essere collettive (prioritarie) o individuali.
Esempio di misura collettiva: strutture fisse dotate di gabbia posizionate sopra la cisterna.
Esempio di misura individuale: imbracatura e linea vita

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